Forfettari 2020

nuovi limiti e cause di esclusione dal regime forfetario.

La Legge di Bilancio 2020, com’è noto ormai, ha modificato il regime dei contribuenti forfettari. In particolare è stata prevista una stretta per il regime forfettario in quanto per accedere al regime, oltre al vincolo di ricavi/compensi fino a 65.000 euro è necessario il rispetto di due ulteriori requisiti:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipedenti, ecc.
  • non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l’importo di 30.000 euro. Attenzione però al fatto che per espressa previsione normativa “la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

Infine è stato previsto che il termine per l’accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.  Il forfettario viene quindi stimolato all’utilizzo della fattura elettronica senza pero’ esservi obbligato.

I dubbi dei forfettari e degli operatori sono però rivolti a una domanda particolare: quando entrerà in vigore la stretta? Al fronte che ritiene che le modifiche siano in vigore al 1° gennaio 2020 ce n’è un altro che fa slittare la fuoriuscita al periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa al regime. Questa seconda teoria è avvallata da due ragioni:

  1. lo Statuto dei contribuenti che prevede almeno 60 giorni tra l’approvazione di una modifica normativa e la sua applicazione (in questo caso dato che la Legge di bilancio è stata approvata a ridosso del 31 dicembre, i due mesi richiesti non sono pervenuti)
  2. la Circolare 9 del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate che recita “in considerazione della pubblicazione della Legge di bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dell’articolo 3, comma 2 della Legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della cause ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019”. Per analogia la stessa cosa dovrebbe valere per il 2020, causando la fuoriuscita dal regime dal 2021 (a meno che non venga sanata la causa ostativa).

Con riferimento alla nuova causa di esclusione per coloro che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro annui, la Sottosegretaria MEF Guerra ha escluso l’applicazione dei principi dello Statuto dei contribuenti, in quanto non si tratta di nuovi adempimenti.