Tracciabilità delle spese
Dal 1° gennaio 2020, quindi, non è possibile utilizzare il contante per beneficiare delle detrazioni fiscali del 19% per spese mediche e altri oneri detraibili. Il risparmio fiscale è consentito solo se il pagamento avviene mediante mezzi tracciabili. Si tratta di una novità che avrà un notevole impatto sulle consuetudini dei contribuenti.
È la legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi 679 e 680, L. n. 160/2019) a prevedere che per beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sugli oneri indicati all’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi tracciabili, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono espressamente escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese:
- sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Tra le tipologie di spesa più diffuse che dal 2020 dovranno essere sostenute con modalità tracciabili si segnalano quelle indicate nella seguente tabella.
- Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale
- Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni
- Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”
- Spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti
- Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
- Spese per asili nido
- Interessi passivi prestiti o mutui agrari
Il testo normativo si riferisce alle detrazioni fiscali del 19% con esclusione, quindi, delle spese che danno diritto:
- a una percentuale di detrazione diversa;
- a deduzioni dal reddito.